- REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE: “ mantenendo in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo”.
-MANUTENZIONE “dei fossi stradali operando in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo”.
- LE ARATURE: “l’aratura in prossimità di strade, escluse quelle private, dovrà essere effettuata in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,00 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita”.
- SANZIONI:
Le inosservanze alle norme del Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.